Negli ultimi anni, la Legge 123/07 prima, quindi il D. Lgs 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09, hanno introdotto importanti modifiche alla normativa antinfortunistica che hanno ampliato l’interesse sui sistemi di gestione della sicurezza: infatti una delle novità apportate dalla legge 123/07 è l’introduzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590 c.p.), tra quelli per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01, ossia la norma italiana che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica: in sostanza, il D.Lgs. 231/01 prevede che l’azienda, qualora abbia tratto un vantaggio dalla condotta che ha portato al reato, sia ritenuta co-responsabile del reato che comunque dal punto di vista penale è ancora attribuito ad una o più persone fisiche. In sostanza viene introdotta la cosiddetta “colpa organizzativa”.
Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dotarsi di un Modello Organizzativo 231/01 non è un obbligo, ma esserne sprovvisti significa correre costantemente il rischio di incorrere in sanzioni tali da mettere in seria difficoltà tutta l’organizzazione aziendale, specialmente in ambito di salute e sicurezza ed ambientale.
DVR – Documento di Valutazione Rischi
Dal 1 giugno 2013 il DVR – Documento di Valutazione Rischi è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente. È il Decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, a stabilire che il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
Il DVR – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR: