GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE SOA
La Certificazione SOA consiste in un attestato obbligatorio, rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati, che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre il possesso, da parte del soggetto certificato, di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
Gli Organismi di attestazione SOA sostituiscono a titolo definitivo l’Albo Nazionale Costruttori che ha cessato di esistere dal 31 dicembre 1999.
Hanno per oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione della qualificazione di tutti i soggetti che intendono eseguire opere pubbliche per importi superiori a 150.000,00 euro.
Per ottenere la qualificazione l’impresa interessata deve essere in grado di dimostrare di aver realizzato, negli ultimi 15 anni, lavori per un importo pari a quello per cui richiede l’attestazione SOA. Sono riconosciuti lavori eseguiti anche nel settore privato.
I requisiti che l’impresa deve possedere per ottenere l’Attestazione SOA sono i seguenti:
DI ORDINE GENERALE
Sono i requisiti previsti dagli articoli 38, c. 1, e 39, c. 1 e 2, del D.Lgs.163/2006 (Codice degli appalti), in sintesi:
Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).
Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).
Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità scali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).
Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave
Regolarità ai fini della norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
DI ORDINE SPECIALE
Adeguata capacità economica e finanziaria (Referenze bancarie, volume d’affari in lavori eseguiti pari al 100% degli importi delle classi che richieste nelle varie categorie, Patrimonio netto)
Idonea direzione tecnica e organizzativa il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo
titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma. il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’Impresa, dal Legale rappresentante, dal Socio, dall’Amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
Per ciascuna categoria richiesta l’impresa deve dimostrare di avere eseguito lavori per un importo pari ad almeno il 90% della classifica richiesta per quella data categoria. Dovrà dimostrare inoltre di aver eseguito lavori di punta per ciascuna categoria richiesta e cioè:
Un unico lavoro pari al 40%, due lavori ad almeno il 55% o tre lavori pari al almeno il 65% dell’importo della classifica richiesta.
Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% del volume d’affari in lavori (attrezzatura di proprietà, locazione finanziaria, noleggio). L’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.
Adeguato organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato.