Attestazione SOA: attesi chiarimenti lavori bonus edilizi

FiDa Consulting vi informa che l’Agenzia delle entrate, con circolare 10 del 20 aprile 2023, ha fornito importanti e attesi chiarimenti in materia di “condizione SOA” per l’esecuzione dei lavori di Superbonus e bonus edili superiori a 516mila euro.

Dal 1° luglio 2023 le imprese dovranno essere in possesso della certificazione SOA nel momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, ad esclusione dei lavori in corso di esecuzione o contratti stipulati prima del 21 maggio 2022 , anche nel caso di spese sostenuto dopo il 1° luglio.

Viene inoltre chiarito che il limite dei 516mila euro è calcolato sulla base dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e considerando ciascun contratto di appalto e subappalto; dunque, l’impresa appaltatrice deve essere in possesso della SOA se l’importo complessivo dei lavori è superiore a tale soglia, mentre l’impresa subappaltatrice solo nel caso in cui i lavori eseguiti da essa superino tale importo.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, la circolare sottolinea che l’obbligo di possesso della Certificazione SOA riguarda sia la fruizione della detrazione che le opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito, ma non è applicabile alla dettazione delle spese riguardanti il bonus acquisto unità immobiliari e il Sismabonus acquisto, in quanto il provvedimento riguarda esclusivamente l’esecuzione dei lavori.

Si sottolinea che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso per sciogliere ulteriori nodi della materia. Il provvedimento SOA nasce a garanzia dei principi di moralità, competenza ed esperienza delle imprese esecutrici dei lavori ma non si sovrappone completamente al meccanismo degli appalti pubblici in quanto non è necessaria una corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, cosi come per la classifica di importo; dunque per eseguire lavori di importo superiore a 516mila euro è ritenuto sufficiente  per le imprese essere in possesso dell’attestato SOA in prima classifica in una delle seguenti categorie: OG1,OG2, OG11, OS6, OS21, OS28.

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