Decreto 127/2021: Obbligo di esibire il “green pass” nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre

Gentilissimi,

 

Con la promulgazione del decreto 127/2021 di questa mattina, dal 15 ottobre 2021 scatterà l’obbligo di esibire il “green pass” nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati.

 

I lavoratori che, nella data indicata, non saranno in possesso della certificazione verde verranno considerati “assenti ingiustificati” con la conseguente sospensione della retribuzione fino alla regolarizzazione della propria posizione.

Non ci saranno, al contrario, conseguenze disciplinari e verrà mantenuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla data del 31 dicembre, termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza.

 

NB: Si sottolinea che sono esclusi dal provvedimento i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, per i quali sono garantiti tamponi gratuiti.

 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore può sospendere il lavoratore privo di green pass e stipulare un contratto di sostituzione di 10 giorni rinnovabile per una sola volta.

 

Altra novità, inserita nel decreto, riguarda la somministrazione di test antigenici rapidi (che permettono di ottenere un green pass valido per 48 ore) a prezzi calmierati: 15 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

 

Spetta al datore di lavoro, entro il 15 ottobre, definire le modalità organizzative di controllo (all’accesso nei luoghi di lavoro o a campione) e indicare formalmente il soggetto incaricato della verifica e della contestazione delle eventuali violazioni. Le sanzioni pecuniarie variano dai 600-1500 euro, per i lavoratori colti senza green pass sul luogo di lavoro, ai 400-1000 euro, per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la verifica o predisposto le modalità operative.

 

Si porta all’attenzione, infine, che la concessione del green pass dopo la prima dose è stata anticipata al giorno della somministrazione; inoltre, le certificazioni avranno validità diverse sulla base delle modalità con le quali sono state scaricate:

  • 48 ore (in seguito all’esito negativo del tampone antigenico rapido);
  • 72 ore (in seguito all’esito negativo del tampone molecolare);
  • 6 mesi (in seguito alla guarigione dal Virus);
  • 12 mesi (in seguito alla vaccinazione).

Contattaci per ulteriori informazioni e per l’implementazione delle procedure di controllo sopracitate.

 

FiDa Consulting