Nuovo codice, Cantone mette i paletti sulle opere pagate in toto dai privati: obbligatorie le gare se c’è utilità

La Regione Lombardia ha sottoposto al parere dell’Autorità anticorruzione la possibilità di affidare direttamente ad un operatore economico la realizzazione della viabilità speciale di Segrate, c.d. “Cassanese–bis”, mediante il ricorso all’istituto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti). Si tratta della viabilità speciale di Segrate in appoggio alla realizzazione di un nuovo centro commerciale di 99mila mq . Un progetto in ballo da anni per un opera dal valore complessivo di circa 160 milioni. Westfield Milan Spa, l’operatore privato promotore del nuovo centro commerciale, propone di realizzarla a spese proprie a fronte dell’autorizzazione ad aprire lo shopping center.

Secondo l’Anac – ( Anac_delibera_Art_20) – l’istituto contemplato nell’art. 20 del nuovo Codice “non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa”.

Con il parere arriva l’alt di Cantone. Per il presidente dell’Anticorruzione non c’è spazio per evitare le gare se il privato che realizza le opere ottiene dall’amministrazione una qualunque forma di controprestazione: non solo un prezzo, ma anche una qualunque forma di corsia preferenziale, incluse le autorizzazioni. In questo caso, infatti, si rientra in un contratto che prevede l’applicazione del codice.