Nuovo Codice Appalti: l’assicurazione contro i rischi professionali vale in alternativa al fatturato
Secondo le linee guida per il Nuovo Codice Appalti licenziate dall’Anac e utilizzabili, i progettisti, per provare i requisiti di capacità economica e finanziaria nelle gare di progettazione, possono esibire alle stazioni appaltanti che lo chiedono un’assicurazione contro i rischi professionali. È questa la novità più importante delle linee guida dell’Anac sui servizi di architettura e ingegneria.
Nella legislazione in vigore non ci sono specifiche che riguardano i requisiti economico finanziari. L’Anac dà però alcune indicazioni e spiega che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura può essere richiesto per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Invece di portare in dote il proprio reddito degli ultimi anni, i progettisti potranno esibire una polizza. La richiesta di inserire questa previsione era arrivata direttamente dal documento di consultazione della Rete delle professioni tecniche.
Ragionamento simile viene fatto per i requisiti di personale richiesti ai soggetti organizzati in forma societaria e ai professionisti organizzati in forma associata: dovranno avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni «in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio». In base alle vecchie regole, invece, era possibile arrivare fino a tre volte.
La vera novità consiste nel fatto che le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, di richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un importo percentuale da stabilire in relazione al costo di costruzione dell’opera a progetto.